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D.M. M.I.T. - D.I.T. 10.01.2006

Finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. 23.02.2006, n. 45)

Art. 2 - Gestione e monitoraggio dei progetti, attività di comunicazione

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente, eventualmente anche mediante rappresentanti del Centro nazionale per l'informatica nella P.A. ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, a valere sui fondi previsti per ogni progetto. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un Comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, previa predisposizione di una apposita metodologia finalizzata a valutare benefici ed efficacia degli interventi e l'impatto sulle amministrazioni interessate.

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura inoltre le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, a valere sulle risorse destinate allo scopo.

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