D.M. Economia e Finanze 12.01.2006
1. In caso di accesso via web, il Gestore almeno un giorno prima della data di accreditamento dello stipendio, rende disponibili i cedolini elettronici sotto forma di file ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente decreto sull'apposito sito, eventualmente dandone preventiva comunicazione al dipendente tramite messaggio di posta elettronica.
2. L'accesso del dipendente al sito web di cui al comma 1, avviene mediante l'utilizzazione di canali di trasmissione che garantiscano l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
3. L'accesso al sito web di cui al comma 1 del presente articolo richiede l'autenticazione informatica del dipendente tramite C.I.E. o C.N.S., ovvero con altri strumenti idonei.
4. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini dell'accesso al sito web di cui al comma 1, della visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino elettronico.
5. Ove possibile, l'amministrazione consente ai dipendenti di accedere al sito di cui al comma 1 sulla propria Intranet o anche attraverso la rete Internet, adottando gli opportuni criteri di sicurezza.
6. Il Gestore garantisce l'accessibilità del sito ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, citata in premessa.
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