D.M. Economia e Finanze 12.01.2006
1. In caso d'invio tramite posta elettronica, l'amministrazione registra gli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti nella rubrica della P.A. e ne cura il costante aggiornamento, secondo le modalità definite dal C.N.I.P.A.
2. Il Gestore, qualora sia soggetto diverso dall'amministrazione, acquisisce dalla rubrica della P.A. gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti nonché gli eventuali aggiornamenti, secondo le modalità definite dal C.N.I.P.A.
3. Il cedolino elettronico è trasmesso sotto forma di file allegato a un messaggio di posta elettronica, il cui formato, definito da specifiche pubbliche, ne consenta la lettura mediante software gratuiti.
4. Il formato del file deve supportare tecnologie di lettura adeguate a permetterne la fruibilità anche da parte di soggetti disabili.
5. Il formato del file deve supportare funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, nonché per l'autenticità dello stesso, eventualmente anche mediante inserimento di un codice grafico di autenticazione, al fine di garantire l'associazione univoca tra il file medesimo e la sua rappresentazione a stampa tramite una o più evidenze informatiche.
6. Il cedolino è inviato almeno il giorno precedente alla data di accreditamento dello stipendio.
7. L'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio mette a disposizione dello stesso strumenti adeguati ai fini dell'accesso alla propria casella di posta elettronica, della visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino elettronico, consentendogli, ove necessario, di accedere alla propria casella di posta elettronica anche attraverso la rete Internet.
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