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D.M. MIUR 20.02.2006, n. 16

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005-2006.

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 2 - Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il D.M. 26 gennaio 2006, n.6 che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e con il D.M. 26 gennaio 2006, n.7 che determina il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art.1 della legge 11 dicembre 1969, n.910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art.278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e confermati dall'art.1 - primo comma - del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n.234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

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