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D.M. MIUR 20.02.2006, n. 16

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005-2006.

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 1 - Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica. I candidati esterni, che siano stati ammessi alla classe terminale di un corso del citato progetto, sostengono l'esame di Stato per il corso ordinario. Gli stessi, se ammessi a classe precedente l'ultima di un corso del medesimo progetto, sostengono l'esame preliminare nella specie dell'esame di idoneità e non anche delle prove integrative.

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