Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice
Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.