Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice
Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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