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Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 4 - Numero massimo di idoneità scientifiche

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneità scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire indicato dalle università, per i quali è garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, attivando le procedure d'idoneità scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell'articolo 13, nell'ambito della programmazione, di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.

4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.

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