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Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 3 - Idoneità scientifica nazionale

1. L'idoneità scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

2. L'idoneità scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori associati.

3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.

4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneità scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.

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