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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 21 - Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all' articolo 17, comma 1, lettere a) e b) ;

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all' articolo 15, comma 6 ;

f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. G

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