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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 20 - Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all' articolo 19 ;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all' articolo 1, comma 13 , il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'

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