D.P.C.M. 02.11.2005
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. 15.11.2005, n. 266)
Capo II - Disposizioni per i titolari e per i gestori di posta elettronica certificata
1. A ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale, secondo le modalità indicate nell'allegato.
2. Il riferimento temporale può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge 11.08.1991, n. 273.
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