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D.P.C.M. 02.11.2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. 15.11.2005, n. 266)

Capo II - Disposizioni per i titolari e per i gestori di posta elettronica certificata

Art. 10 - Conservazione dei log dei messaggi

1. Al fine della conservazione dei log dei messaggi, di cui alle deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico, ogni gestore provvede a:

a) definire un intervallo temporale unitario non superiore alle ventiquattro ore;

b) eseguire senza soluzioni di continuità il salvataggio dei log dei messaggi generati in ciascun intervallo temporale come sopra definito.

2. Ai file generati da ciascuna operazione di salvataggio deve essere associata la relativa marca temporale.

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