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O.M. MIUR 23.03.2005, n. 40

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Art. 7 -

1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato nomina, tra i docenti in servizio nella provincia e nell'ordine:

1) un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o istituti dello stesso settore formativo, incaricato della presidenza nell'anno scolastico precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato);

2) un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola o istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato;

3) un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole o istituti, in possesso di laurea o titolo equiparato.

2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la precedenza all'aspirante che abbia i requisiti stessi.

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