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O.M. MIUR 23.03.2005, n. 40

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Art. 6 -

1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza debbono presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente all'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda.

2. Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa all'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi - della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L'istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi - dell'elenco dei movimenti del personale docente, all'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia di titolarità, che provvede immediatamente a trasmettere l'istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell'interessato con la prevista documentazione all'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.

3. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità.

4. Coloro i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie, avendo i requisiti per essere inclusi in più settori formativi, debbono present

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