IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 14.03.2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (G.U. 16.03.2005, n. 62)

Capo VI - Rafforzamento della base produttiva

Art. 11 bis - Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 224

1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie. 225

224

Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

225

Comma così modificato da: comma 142 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 30-quater, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.