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Decreto legge 14.03.2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (G.U. 16.03.2005, n. 62)

Capo VI - Rafforzamento della base produttiva

Art. 11 - Sostegno e garanzia dell'attività produttiva.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 202

[3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.] 203

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dal

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