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D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione. (G.U. 19.07.2005, n. 166)

Art. 2 - Persone ammesse al piano provvisorio di protezione

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione deliberato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «Commissione centrale», sono, se dipendenti pubblici, collocati in aspettativa senza assegni o in un altro analogo istituto che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro senza la corresponsione di emolumenti, a decorrere dal giorno del trasferimento dal luogo di residenza fino alla deliberazione della Commissione centrale sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione, se dipendenti privati, mantengono il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

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