D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138
1. Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza, è garantita, la conservazione del posto di lavoro, secondo le modalità previste dagli specifici ordinamenti o dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse.
2. Per i dipendenti privati, il posto di lavoro è mantenuto con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonché gli atti ed effetti ad essi conseguenti.
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