D.P.R. 08.07.2005, n. 212
Capo II - Ordinamenti didattici
1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività formative relative alla formazione di base;
b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.
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