D.P.R. 08.07.2005, n. 212
Capo II - Ordinamenti didattici
1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
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