D.P.R. 08.07.2005, n. 212
Capo II - Ordinamenti didattici
1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
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