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D.P.R. 08.07.2005, n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Capo II - Ordinamenti didattici

Art. 3 - Titoli e corsi

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;

e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.

6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato

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