CCNI 14.01.2005
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano operazioni di mobilità professionale, in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143 (docenti di ruolo di Educazione Musicale nella scuola secondaria di I grado, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio).
2. Sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
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