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CCNI 14.01.2005

Mobilità del personale docente, educativa ed ATA per l'a.s. 2005/2006.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza

1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3/8/98 n. 315, nonché il personale docente di cui all'art.35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta.

2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5 dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al

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