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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo I - Disposizioni generali

Capo II - Diritti di cittadinanza sociale

Art. 7 - Modalità per l'accesso al sistema integrato

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, di cui all'articolo 64 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 15 (atti Consiglio) (Disciplina del servizio sanitario regionale), attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

a) la presa in carico delle persone;

b) la proposta di progetti integrati di intervento;

c) l'erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 5 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.

3. Per percorso assistenziale personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati.

4. L'assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:

a) effettua la valutazione professionale del bisogno;

b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;

c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi.

5. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale p

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