Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Diritti di cittadinanza sociale
1. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 il comune di residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7, comma 2, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.
2. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui all'articolo 20, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli oneri per le prestazioni erogate.
3. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore. Se il minore non è residente in Toscana, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 47 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
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