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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 3 - Principi del sistema integrato

1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:

a) rispetto della libertà e dignità della persona;

b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere;

c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;

d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;

e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;

f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;

g) sostegno all'autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;

h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

i) partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;

j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.

2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:

a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;

b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, no

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