Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato:
a) ha carattere di universalità;
b) promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;
c) promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati;
d) valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando i comuni minori, i territori montani ed insulari.
2. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato, in conformità con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato.
4. Al perseguimento delle finalità del sistema integrato concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.
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