IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 18.04.2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. 27.04.2005, n. 96 - S.O. n. 76/L)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 30 - Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.