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Legge 18.04.2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. 27.04.2005, n. 96 - S.O. n. 76/L)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 29 - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8 -quinquies . Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2 -bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8- sexies . Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8 -quinquies , il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8- septies . Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 , a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8 -quinquies , non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

"2 -bis . Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

2 -bis .1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla

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