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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13.09.2004

Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'obbligo formativo per l'anno 2004.

Art. 2 -

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero lavoro e politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'Isfol, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'Isfol, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.

4. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

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