Trattato 29.10.2004
Parte IV - Disposizioni generali e finali
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.
2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.
Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.
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