Trattato 29.10.2004
Parte IV - Disposizioni generali e finali
1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
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