IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Protocollo 5 - Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione ,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1 -

La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione , in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

Articolo 2 -

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo III- 394 della Costituzione .

Articolo 3 -

Conformemente all'articolo III- 393 della Costituzione , i membri della Banca sono gli Stati membri.

Articolo 4 -

1. Il capitale della Banca è di 163 653 737 000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania

Francia

Italia

Regno Unito

Spagna

Belgio

Paesi Bassi

Svezia

Danimarca

Austria

Polonia

Finlandia

Grecia

Portogallo

Repubblica ceca

Ungheria

Irlanda

Slovacchia

Slovenia

Lituania

Lussemburgo

Cipro

Lettonia

Estonia

Malta

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

1. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

2. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

3. La quota di capitale sottoscritto

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.