Trattato 29.10.2004
Protocollo 5 - Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione ,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo 1 -
La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione , in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.
Articolo 2 -
I compiti della Banca sono definiti dall'articolo III- 394 della Costituzione .
Articolo 3 -
Conformemente all'articolo III- 393 della Costituzione , i membri della Banca sono gli Stati membri.
Articolo 4 -
1. Il capitale della Banca è di 163 653 737 000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
Germania
Francia
Italia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Paesi Bassi
Svezia
Danimarca
Austria
Polonia
Finlandia
Grecia
Portogallo
Repubblica ceca
Ungheria
Irlanda
Slovacchia
Slovenia
Lituania
Lussemburgo
Cipro
Lettonia
Estonia
Malta
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.
1. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
2. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.
3. La quota di capitale sottoscritto
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