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C.M. MIUR 29.10.2004, n. 79

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005 - Presentazione della domanda.

A chiarimento della C.M. 22.10.2004, n. 77, prot. 15269 , si precisa che la necessità di presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato, prevista dall'art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con d.P.R. 23.7.1998, n. 323 per i candidati esterni entro il 30 novembre, deve intendersi riferita anche ai candidati interni con l'osservanza del medesimo termine.

In tal modo, tra l'altro, viene agevolato il compito delle scuole e dei Direttori Generali regionali nel prefigurare le commissioni di esame, subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, limitatamente a casi gravi e documentati motivi, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare la domanda al dirigente scolastico.

Si precisa,altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami, sempre che, come dispone l'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio finale.

La disposizione, di cui alla C.M. 13.1.2004, n. 2, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2004/2005, secondo la quale gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, è, di conseguenza, caducata.

Con l'occasione, si fa presente che nella predetta C.M. n. 77/2004, titolo Costituzione delle commissioni di esame, terzultimo capoverso, l'indicazione O.M. 21.2.2004, n. 9 è dovuta a mero errore materiale; la citazione corretta è: O.M. 9.2.2004, n. 21.

 

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