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D.M. MIUR 30.03.2004

Preiscrizioni universitarie - Modalità di effettuazione.

Art. 2 -

1. Il Miur predispone entro il 31.5.2004 una banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete e agli Istituti di alta formazione artistico-musicale. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento. Il Miur provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli alle predette istituzioni non collegate in rete.

2. Nel caso di scelta di studi superiori, le scuole, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente interessato la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che intende frequentare, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi dedicati agli studenti, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari o dell'alta formazione artistica e musicale in forma singola o associata.

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