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D.M. Economia e finanze 25.03.2004

Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. (G.U. 02.04.2004, n. 78)

Art. 4 -

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato di Euro 58,05 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

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