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D.M. Economia e finanze 25.03.2004

Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. (G.U. 02.04.2004, n. 78)

Art. 3 -

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

- pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 248,19 dal 1° gennaio 2004;

- pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, - indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti Euro 229,50 dal 1° gennaio 2004;

- assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 170,30 dal 1° gennaio 2004.

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