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Decreto legge 16.03.2004, n. 66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento. (G.U. 17.03.2004, n. 64)

Formula iniziale

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettiva l'operatività della norma introdotta nell'ordinamento dal citato articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per l'emanazione del regolamento attuativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

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