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Decreto legge 16.03.2004, n. 66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento. (G.U. 17.03.2004, n. 64)

Art. 1 -

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) dopo le parole: "sentenza definitiva di proscioglimento" sono inserite le seguenti: "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge";

b ) le parole: "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe";

c ) dopo le parole: "sospensione ingiustamente subita" sono inserite le seguenti: "e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,";

d ) le parole: "secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

e ) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionisti

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