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Schema di decreto MIUR 10.05.2004

Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola.

Art. 5 - Compensazioni

5.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare il migliore equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra numero dei posti da rendere indisponibili e quote di personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'art. 3, possono modificare tra le scuole, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti. Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell'a.s. 2003/04, secondo quanto indicato nell'allegata tab. "C", costituente parte integrante del presente provvedimento.

5.2. Qualora il Direttore regionale, all'atto della compensazione di cui al comma 1, riscontri che il numero di posti da rendere indisponibile risulta inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "C", provvede ad emanare apposito decreto per motivare il minor accantonamento di posti.

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche nella gestione della situazione di fatto di cui all'articolo 6.

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