Schema di decreto MIUR 10.05.2004
4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.
4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'art. 3, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'art. 5.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.