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Schema di decreto MIUR 10.05.2004

Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola.

Art. 2 - Dotazioni provinciali

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti anche derogando, se necessario, ai criteri e ai parametri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 35, c. 2, della legge 27.12.2002, n. 289 il numero di posti del profilo professionale di collaboratore scolastico da attivare in ciascun ambito regionale non deve superare quello indicato nella tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l'attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche mediante l'eventuale deroga di cui al c. 1.

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