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D.P.C.M. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 01.07.2004

Progetto «PC alle famiglie», di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (G.U. 09.08.2004, n. 185)

Art. 4 - Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione al riconoscimento della posizione comprovante l'iscrizione dell'attività commerciale alla Camera di commercio, nonché all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3. comma 5;

d) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

e) l'organizzazione e la gestione di un centralino automatico per informazioni sintetiche sul Progetto;

f) l'apertura di una casella postale per la ricezione delle autocertificazioni raccolte dai rivenditori di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

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