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D.P.C.M. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 01.07.2004

Progetto «PC alle famiglie», di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (G.U. 09.08.2004, n. 185)

Art. 3 - Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del portale www.italia. gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati rispettivamente:

a) ai rivenditori già aderenti al progetto PC ai giovani, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003, che devono dichiarare la loro adesione al progetto, indicando eventuali aggiornamenti degli estremi già forniti;

b) ai rivenditori diversi dai soggetti di cui alla lettera a), che devono fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonché manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.

2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore al Progetto, gli esercizi devono esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto stesso, reso disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel sito di cui al comma 1.

3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l'assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione, il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso e, nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, provvede tempestivamente alla trasmissione dell'autocertificazione.

4. L'operazione di cui al

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