D.M. MIUR 29.07.2004 _.
1. A norma dell'art. 8 nonies, 1° comma, 2° periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al precedente periodo (art. 2 del presente Decreto) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
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