D.M. MIUR 29.07.2004 _.
1. A norma dell'art. 8 nonies, 1° comma, 1° periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera b-bis) della tabella di valutazione annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole.
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