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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale

Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 54 - Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: 94

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; 95

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); 96

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 . 97

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più

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