Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I - Tutela
Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: 94
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; 95
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); 96
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 . 97
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
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