Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I - Tutela
Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. 93
Comma così modificato della lettera dd) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
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